Addetti al primo soccorsoAddetti al primo soccorso
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93,00 € - 390,00 €Fascia di prezzo: da 93,00 € a 390,00 € + IVA
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Addetti al primo soccorso
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Soggetto erogatore
E3 S.r.l. è un soggetto inserito nell’elenco degli abilitati dalla Regione Piemonte ad erogare questo corso di formazione con il codice A578/2018.
Inoltre, E3 S.r.l. è un Operatore della Formazione accreditato presso la Regione Piemonte con codice operatore D19706 e certificato n. 1412/001 del 26/09/2018. Qui puoi scaricare il certificato.
Addetti al Primo Soccorso
Corso di formazione area Sicurezza sul Lavoro
SIPSA – SIPSB
Durata e Orari
Durata: 16 ore (Gruppo A), 12 ore (Gruppo B e C), 6 ore (aggiornamento Gruppo A), 4 ore (aggiornamento Gruppo B e C)
Orari: dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13.30 alle 17.30 (concordato con la singola azienda in caso di almeno 5 iscritti dell’azienda)
Date
Da definire Concordate con la singola azienda in caso di almeno 5 iscritti dell’azienda
Sede
Pray (BI) – Valdilana Fraz. Ponzone (BI) – Altre sedi
Sede aziendale in caso di almeno 5 iscritti dell’azienda
Destinatari
I lavoratori designati dal Datore di Lavoro “Addetti al Primo Soccorso”
Requisiti in ingresso
Nessuno per la prima formazione
Avere frequentato il corso intero per gli aggiornamenti
Programma del corso Addetti al Primo Soccorso
-
- SAllertare il sistema di soccorso
- Riconoscere un’emergenza sanitaria
- Attuare gli interventi di primo soccorso
- Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta
- I traumi in ambienti di lavoro
- Le patologie specifiche in ambienti di lavoro
- Acquisire capacità di intervento pratico
Normativa Addetti al Primo Soccorso
ll Decreto Ministeriale del 15 luglio 2003, n. 388 – Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni – prevede l’obbligo di un aggiornamento pratico triennale per i lavoratori designati al ruolo di Addetto al Primo Soccorso.
Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
Gruppo A:
I) aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
II) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Gruppo B:
aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C:
aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all’Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l’attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso.
Se l’azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all’attività con indice più elevato.